Viaggiare con gli animali
Passaporto per Cani, Gatti e Furetti (Pet passport)
Dal 29/12/2014 sono in vigore le norme europee che disciplinano la movimentazione a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti (non oltre le 5 unità a seguito del proprietario): Reg. UE 576/2013; Regolamento di esecuzione UE 577/2013; Direttiva UE 31/2013.
Si prevede il rilascio del Passaporto internazionale che deve sempre accompagnare l’animale nei suoi spostamenti al di fuori dei confini nazionali.
Modalità per il primo rilascio del Passaporto esclusivamente presso le AA.SS.LL.
Il proprietario del cane, gatto o furetto deve recarsi personalmente presso la sede dei Servizi Veterinari ASL portando:
- L’animale per il controllo di leggibilità del microchip (obbligatorio dal 1/01/2005)
- Certificato di iscrizione all’anagrafe;
- Attestazione di avvenuto pagamento di euro 23,00 sul c/c in uso presso le AASSLL indicando nella causale “Rilascio passaporto per animali da compagnia”
- Certificato di vaccinazione antirabbica in corso di validità in originale rilasciato dal medico veterinario libero professionista con annotazione del vaccino utilizzato con relativa denominazione, numero di lotto, azienda produttrice e termine di validità.
Modalità per il rinnovo del Passaporto esclusivamente presso le AA.SS.LL.
Il proprietario del cane, gatto o furetto deve recarsi personalmente presso la sede dei Servizi Veterinari ASL portando:
- L’animale per il controllo di leggibilità del microchip (obbligatorio dal 1/01/2005)
- Certificato di iscrizione all’anagrafe
- Attestazione di avvenuto pagamento di euro 6,00 (o di euro 18,00 in caso di visita clinica) sul c/c in uso presso le AASSLL indicando nella causale “Rinnovo passaporto per animali da compagnia”
- Certificato di vaccinazione antirabbica in corso di validità in originale rilasciato dal medico veterinario libero professionista con annotazione del vaccino utilizzato con relativa denominazione, numero di lotto, azienda produttrice e termine di validità. Il rinnovo potrà riguardare anche il passaporto con precedente vaccinazione antirabbica non in corso di validità.
Modalità in caso di smarrimento o furto del Passaporto esclusivamente presso le AA.SS.LL.
- Il proprietario deve inoltrare formale denuncia ai Servizi Veterinari con rilascio, se richiesto, di duplicato.
- Il duplicato sarà rilasciato come indicato nel Punto 1 “Modalità per il primo rilascio”
- Il medico veterinario ufficiale annoterà nella pagina di retro copertina la seguente dicitura: ”Duplicato, sostituisce il passaporto n. ……….”
Modalità in caso di cessione dell’animale
- Il proprietario comunica il trasferimento di proprietà al Servizio Veterinario competente
- Il medico veterinario provvede alla variazione sul passaporto
Modalità in caso di morte dell’animale
- Il proprietario deve comunicare il decesso al Servizio Veterinario, che provvede al ritiro del passaporto che sarà contestualmente annullato.
I passaporti devono essere compilati dal medico veterinario dirigente ASL che appone firme e timbri negli idonei spazi riservati.
Il rilascio del passaporto o il suo duplicato sarà annotato nella Banca Dati Regionale Anagrafe Canina a cura del Servizio Veterinario competente.
Documentazione per movimentazione cani, gatti e furetti al seguito dei viaggiatori verso:
PAESI UNIONE EUROPEA
(Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, spagna, Svezia, Ungheria):
- Identificazione animale mediante lettura microchip
- Passaporto rilasciato dall’ASL attestante la vaccinazione antirabbica in corso di validità
- Le movimentazioni nell’ambito di detti Paesi non devono essere precedute da visita clinica presso la ASL
In Italia, il passaporto può essere rilasciato soltanto a partire dall’età di tre mesi più 21 giorni a seguito di vaccinazione antirabbica (Nota del Ministero della Salute Prot. N. DGVAIII/32719/P.I.4c.b./10 del 27/10/2004)
REGNO UNITO, IRLANDA, MALTA, SVEZIA
Dal 1 gennaio 2012, cani, gatti e furetti possono entrare nel Regno Unito da qualsiasi paese del mondo senza effettuare la quarantena e la titolazione anticorpale, seguendo, comunque precise regole di altri paesi da cui gli animali provengono.
Introduzione da Paesi UE:
REGNO UNITO
- Identificazione animale mediante lettura microchip
- Vaccinazione antirabbica in corso di validità (da almeno 21 giorni)
- Trattamento preventivo solo per i cani contro la tenia (Echinococcus multilocularis) da effettuarsi non meno di 24 ore e non più di 120 ore prima dell’arrivo nel Regno Unito (Reg. Delegato UE 2018/772 della Commissione del 21/11/2017), che verrà annotato dal medico veterinario ufficiale nella sezione specifica del passaporto con data ed ora della somministrazione.
- Nel Regno Unito alcune razze canine sono vietate: Pit Bull Terrier, Tosa Inu, Dogo Argentino e Fila Brasileiro.
NORVEGIA
- Identificazione animale mediante lettura microchip
- Vaccinazione antirabbica in corso di validità (da almeno 21 giorni)
- Trattamento preventivo solo per i cani contro la tenia (Echinococcus multilocularis) da effettuarsi non meno di 24 ore e non più di 120 ore prima dell’arrivo nel Paese (Reg. Delegato UE 2018/772 della Commissione del 21/11/2017), che verrà annotato dal medico veterinario ufficiale nella sezione specifica del passaporto con data ed ora della somministrazione. In alternativa, è valida la regola del 28 giorni: il cane va trattato almeno due volte prima del viaggio con un intervallo massimo di 28 gg e regolarmente, così da poter entrare ed uscire senza problemi dal Paese. Non è richiesto il trattamento contro l'echinococco ai cani provenienti direttamente dalla Gran Bretagna, Finlandia, Irlanda e Malta, visto che per l'ingresso in questi Paesi è necessario seguire le medesime regole.
- Alcune razze canine sono vietate: Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Tosa Inu, Dogo Argentino, Fila Brasileiro e Cane Lupo Cecoslovacco.
FINLANDIA
- Identificazione animale mediante lettura microchip
- Vaccinazione antirabbica in corso di validità (da almeno 21 giorni)
- Trattamento preventivo solo per i cani contro la tenia (Echinococcus multilocularis) da effettuarsi non meno di 24 ore e non più di 120 ore prima dell’arrivo nel Regno Unito (Reg. Delegato UE 2018/772 della Commissione del 21/11/2017), che verrà annotato dal medico veterinario ufficiale nella sezione specifica del passaporto con data ed ora della somministrazione. Tale trattamento non è necessario per gli animali di età inferiore ai tre mesi e per quelli introdotti direttamente dalla Svezia, Norvegia (eccetto Svalbard), Regno Unito o Irlanda, o se l’animale rientra in Finlandia entro le 24 ore.
SVEZIA
- Identificazione animale mediante lettura microchip
- Vaccinazione antirabbica in corso di validità (da almeno 21 giorni)
PAESI TERZI DI AMBITO EUROPEO
(Andorra, Svizzera, Irlanda, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Stato della Città del Vaticano)
I Paesi terzi indicati son quelli in cui si applicano le normative di controllo della rabbia simili a quelle dei Paesi della UE, coì come descritto nell’Allegato II, parte I del Reg. UE di esecuzione 577/2013.
Altri PAESI TERZI
(Isola dell’Ascensione, Emirati Arabi Uniti, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Argentina, Australia, Aruba, Barbados, Barhein, Bermuda, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Canada, Cile, Fiji, Isole Falkland, Hong Kong, Giamaica, Giappone, Saint Kitts e Nevis, Isole Cayman, Santa Lucia, Monteserrat, Malaysia, Mauritius, Messico, Montserrat, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Polinesia Francese, Saint Pierre e Miquelon, Russia, Singapore, Sant’Elena, Trinidad e Tobago, Taiwan, Stati Uniti d’America (inclusi: Samoa, Guam, Isole Marianne sett.li, Portorico e Isole Vergini americane), Saint Vincent e Grenadine, Isole Vergini britanniche, Vanuatu, Wallis e Futuna)
I Paesi Terzi indicati son quelli in cui i pets possono provenire senza titolazione anticorpale, così come descritto nell’Allegato II, parte 2 del Reg. UE 577/2013.
PAESI TERZI (tutti gli altri): per il rientro in Italia o in altri paese dell’UE sono necessari:
- Certificato sanitario (Reg, UE n. 577/2013- Alleg. IV)
- Vaccinazione antirabbica
- Titolazione anticorpale ove richiesta
- Esame clinico ed eventuali altre indagini diagnostiche
Ai fini della reintroduzione nella UE: titolazione anticorpale contro la rabbia, eseguita almeno 30 giorni dopo la vaccinazione con annotazione sul passaporto. In alternativa, la titolazione può essere effettuata nel Paese Terzo, ma almeno 3 mesi prima della reintroduzione.
I laboratori riconosciuti in Italia sono:
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Via Romea, 14/A 35020 Legnano (PD)
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise Via Campo Boario 64100 Teramo
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana Via Appia Nuova, 1411 00178 Roma