Accreditamento Veterinari LiberI Professionisti
Modalità di accreditamento regionale dei veterinari liberi professionisti per l'accesso all'Anagrafe Canina
I Veterinari Liberi Professionisti che intendono implementare i dati dei cani da loro identificati con microchip in Banca Dati Regionale Anagrafe Canina, consultabile all’indirizzo www.anagrafecaninacampania.it, devono accreditarsi presso il Settore Veterinario Regionale secondo il protocollo di seguito descritto:
- domanda di accreditamento, in carta semplice, indirizzata all’Assessorato alla Sanità Settore Veterinario Regionale per il tramite del Servizio Veterinario della ASL competente, nella quale il Veterinario richiedente dichiara quanto segue:
- possesso di idoneo lettore per microchip;
- possesso di penna ottica (bar code reader)
- possesso di computer con accesso internet
- impegno ad utilizzo di microchips identificativi a norma ISO 11784 e ISO 11785
- impegno ad aggiornare in tempo reale la banca dati a priori della BDR Anagrafe Canina con l’indice dei microchip acquistati.
- il Settore Regionale al termine dell’istruttoria fornisce, per il tramite del Servizio Veterinario della ASL competente, al Veterinario Libero Professionista richiedente il numero di accreditamento, nonché la login e la password per il collegamento in Banca Dati Regionale Anagrafe Canina.
L’accreditamento regionale permetterà al Veterinario Libero Professionista il collegamento in Banca Dati Regionale Anagrafe Canina esclusivamente per la prima iscrizione del cane identificato e per il contestuale rilascio al proprietario del cane della cedola identificativa.
I Veterinari Liberi Professionisti autorizzati dalle AA.SS.LL a poter inserire i microchips ai sensi delle Linee Guida applicative della Legge Regionale n° 16/2001 approvate con DPGR n° 3438 del 12/07/2002, per proseguire nella identificazione elettronica dei cani devono produrre l’istanza di accreditamento secondo le procedure di cui al punto 1), entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
Procedure di accesso ed utilizzo dell'Anagrafe Canina on-line Regione Campania per i Veterinari Liberi Professionisti
I Veterinari Liberi Professionisti accreditati presso il Settore Veterinario Regionale per l’accesso in Banca Dati Regionale Anagrafe Canina, accessibile all’indirizzo www.anagrafecaninacampania.it, devono rispettare la seguente procedura per l’inserimento dei dati:
- Precaricamento dei codici dei microchip in Banca Dati Regionale a priori Anagrafe Canina:
Il precaricamento deve essere effettuato dal Veterinario accreditato all’atto della consegna dei microchips, acquistati da produttori o distributori registrati presso il competente Ministero, secondo le procedure indicate nella Banca Dati Regionale Anagrafe Canina on line. L’iscrizione del cane in anagrafe può essere effettuata a cura del Veterinario libero professionista esclusivamente su microchips precaricati dallo stesso in banca dati a priori.
- Identificazione del proprietario
La registrazione del proprietario è effettuata selezionando l’utente proprietario, se è già presente in banca dati, o creando una nuova scheda.
Per l’iscrizione è obbligatoria la presentazione, da parte del proprietario richiedente, di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.
- Identificazione del cane
Inserimento dei dati riferiti al cane
- Stampe
- Stampa del modulo precompilato di “richiesta di iscrizione” alla BDR Anagrafe Canina. Tale modulo, completato in tutte le sue parti, debitamente firmato dal proprietario, deve essere sottoscritto dal Veterinario Libero Professionista, che lo conserva agli atti e l’invia entro 48 ore, a mezzo fax, al Servizio Veterinario dell’ASL territorialmente competente per residenza del proprietario, per la dovuta archiviazione unitamente a copia del documento di identità del proprietario.
- Stampa del “certificato d’iscrizione” alla BDR Anagrafe Canina. Tale certificato, firmato e timbrato dal Veterinario che ha effettuato l’identificazione e la registrazione del cane, è rilasciato al proprietario, quale documento di avvenuta registrazione. La stampa del certificato può avvenire limitatamente alla giornata di inserimento del dato; eventuali duplicati sono rilasciati, su richiesta dell’interessato, esclusivamente presso il Servizio Veterinario ASL.
- Variazioni anagrafiche
Qualsiasi variazione anagrafica del proprietario (trasferimenti di proprietà o variazioni di residenza), smarrimento, furto o decesso del cane, devono essere comunicati dal proprietario esclusivamente al Servizio Veterinario dell’ASL di appartenenza con le modalità e secondo gli obblighi di legge già in vigore.
- Cancellazioni e Modifiche
La cancellazione dell’iscrizione anagrafica inserita non è consentita.
La modifica dei dati imputati è possibile solo nel corso della sessione di lavoro relativa all’inserimento.
Trascorso tale termine, eventuali successive modifiche sono possibili solo mediante ricorso all’help desk dedicato, secondo la procedura indicata nel manuale on line.
- Profilo di accesso e visibilità
Il profilo di accesso per i Veterinari accreditati consente, oltre l’inserimento dei dati relativi alla prima iscrizione del cane, la visione degli stessi limitatamente alle iscrizioni da loro stessi effettuate.
Tutti i dettagli sulle procedure sono resi disponibili, in Banca Dati Regionale Anagrafe Canina, nel manuale on line.
Modalità di identificazione anagrafica dei cani venduti o ceduti a scopo commerciale
Fermo restando quanto previsto dall’art. 12 comma 6 punti a) e b) della L.R. 16/01, è fatto obbligo all’allevatore ed al possessore di cani a scopo di commercio, ed in ogni caso a chiunque venda o ceda cani, di assicurarsi che gli stessi siano regolarmente iscritti in Banca Dati Regionale Anagrafe Canina.
Pertanto sono applicate alle transazioni commerciali gli stessi obblighi relativi alle registrazioni in Anagrafe Canina previsti dalla norma vigente e riferite ai proprietari di cani, che si esplicitano di seguito ed in cui il riferimento ASL di competenza, per tutte le attività di anagrafe, è relativo al territorio ove insiste l’attività commerciale autorizzata:
- Commercializzazione di cane già identificato e registrato in BDR Anagrafe Canina:
La movimentazione del soggetto deve essere preceduta dalla comunicazione del passaggio di proprietà, entro 15 giorni dall'evento, a cura del proprietario cedente al Servizio Veterinario della ASL competente (per il proprietario privato deve intendersi la ASL di residenza, per il commerciante deve intendersi la ASL competente per territorio di ubicazione dell’attività commerciale), utilizzando il modulo di “comunicazione di trasferimento di proprietà” disponibile presso la ASL o scaricabile dal sito www.anagrafecaninacampania.it. Tale modulo deve essere presentato, debitamente firmato sia dal cedente che dal nuovo proprietario, al Servizio Veterinario ASL ed accompagnato da copia del documento di identità e codice fiscale del nuovo proprietario.
- Commercializzazione di cane già identificato con microchip e non registrato in BDR (provenienza da altra Regione):
Fermo restando l’obbligo per il commerciante di acquistare solo cani già microchippati e registrati nelle Banche Dati in uso nelle Regioni, qualora, per ritardi nella trasmissione dei dati tra le Regioni, il cane acquistato non risulti ancora registrato nella Banca Dati Regione Campania, il commerciante è tenuto a regolarizzare l’iscrizione del cane in qualità di proprietario presentando alla propria ASL specifica documentazione che attesti la provenienza del cane.
La vendita successiva o la cessione di tale soggetto deve avvenire come indicato nel punto 1)
- Commercializzazione di cane già identificato con microchip e non registrato in BDR (provenienza da altro Stato):
Per i cani importati, il Veterinario Ufficiale della ASL competente per territorio sull’attività commerciale inserisce in BDR Anagrafe Canina la partita e i dettagli identificativi dei cani attribuendone automaticamente la proprietà all'importatore.
La registrazione dei cani risulta completata, e quindi la movimentazione dei cani possibile, solo quando risultano assolti eventuali vincoli sanitari.
La vendita o cessione successiva dei soggetti componenti la partita deve avvenire come indicato nel punto 1)
- Commercializzazione di cane privo di microchip e di registrazione in BDR:
Non è consentita a nessun titolo la vendita o cessione di cani, anche di età inferiore ai due mesi, non identificati a norma di legge.
Il commerciante, all’atto dell’acquisizione del cane, è tenuto, in qualità di proprietario, ad iscrivere il cane in BDR Anagrafe Canina. La vendita o cessione successiva di tale soggetto deve avvenire come indicato nel punto 1)
L’allegato 5 alle Linee Guida applicative della L.R. 16/01 relativo all’obbligo di legge di cui all’art. 12 comma 6 punto c) inerente la “comunicazione di avvenuta cessione o vendita del cane” è sostituito dalla “comunicazione di trasferimento di proprietà” da effettuarsi nei tempi previsti dalla norma vigente e con le modalità di cui al punto 1)